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ASSISTENZA   TECNICA-LEGALE   PREVENTIVA


L'assistenza tecnica-legale preventiva consiste in un colloquio che anticipa, con estrema sintesi e semplicità, tutto ciò che il Committente dovrà affrontare per dare poi corso all'esecuzione dei lavori di ammodernamento della propria abitazione.
Durante questo colloquio vengono quindi evidenziati tutti gli aspetti da tenersi in considerazione per evitare che durante lo svolgimento dei lavori sorgano problematiche di vario genere che possono pregiudicare una conclusione dei lavori positiva e pacifica nei riguardi dell'Impresa esecutrice.
Gli aspetti illustrati durante il colloquio vengono trattati mantenendo come anticipato una forma semplice, pratica e sintetica, e riguardano:

  • Gli obblighi del Committente
  • La definizione degli accordi contrattuali
  • Le conseguenti responsabilità del Committente
  • Le possibili controversie che sovente nascono durante l'esecuzione dei lavori
  • Le modalità per limitare situazioni che possono innescare contrasti in particolare con l'Impresa esecutrice

A seguito di questo colloquio la persona interessata, futuro Committente dei lavori da realizzarsi, deciderà se avvalersi o meno del servizio fornito dalla Casa del Committente.

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DEFINIZIONE   DEGLI   ACCORDI  CONTRATTUALI


Dopo che il Committente abbia ufficialmente richiesto l'assistenza della CdC questa si farà carico di redigere la documentazione contrattuale necessaria per consentire al Committente stesso di stringere gli accordi necessari per dare corso ai lavori, documentazione che usualmente riguarda:

  • L'incarico al Progettista
  • L'incarico al Direttore Lavori
  • L'incarico al Coordinatore della Sicurezza
  • L'affidamento dei lavori all'Impresa Esecutrice

Nei casi in cui per la tipologia delle opere da compiersi non risulti obbligatoria la nomina di un Progettista, in quanto in effetti la legislazione non ne richiede sempre la presenza, l'accordo contrattuale potrebbe essere sottoscritto solo con l'Impresa esecutrice.
Tale eventulità, che come già detto non viola la legge, può provocare delle criticità nei rapporti con l'Impresa esecutrice questo perché la stessa sarà, durante l'avanzamento dei lavori, l'unica interlocutrice nei confronti del Committente senza che possa intervenire un soggetto terzo legittimato a svolgere una funzione equilibratrice del rapporto contrattuale in essere.
Spieghiamo ora il perché di tale ipotesi; l'Impresa che ha assunto l'incarico dell'esecuzione dei lavori ha il diritto da un lato di far quadrare i propri conti e dall'altro lato il dovere di rispettare il preventivo di spesa formulato e sottoscritto con il Committente. Nel momento in cui durante l'esecuzione dei lavori si dovessero palesare situazioni diverse da ciò che la stessa aveva studiato ed eleborato per formulare il preventivo, situazioni che comportassero, ad esempio, un aumento di spesa, su chi graveranno questi maggiori oneri?
È ovvio che l'Impresa dovrà fare il suo mestiere tutelando il proprio interesse economico e cercherà quindi di argomentare che i maggiori oneri non potranno che essere a carico del Committente.
In tal caso il Committente difficilmente sarà in grado di dimostrare tecnicamente che il maggiore onere non competa allo stesso e quindi se decidesse di non accollarsi tale imprevisto il più delle volte nasce un inevitabile contenzioso.
Ovviamente tale ipotesi deve esere letta anche nel senso inverso ossia a tutela dell'Impresa esecutrice, la verità si suol dire che non sta solo da una parte. Diversamente con la presenza di un Progettista qualificato sarà quest'ultimo, quale soggetto terzo all'Impresa, a valutare a quale delle due parti debba essere accolato il maggiore onere, senza contare che il Committente avrà ben lungi motivi di chiedere al Progettista come mai siano sorte delle situazioni non previste e quindi trascurate in fase di progetto.
In tal caso il Committente si farà un'idea più chiara della situazione avendo la possibilità di confrontare i due diversi punti di vista, quello dell'Impresa esecutrice e del Progettista che di norma nei lavori privati riveste anche il ruolo di Direttore dei Lavori, figura professionale quest'ultima che è preposta, tra i vari compiti, anche a quello principale del controllo tecnico ed economico dell'avanzamento dei lavori.

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GESTIONE   DELLE   TUTELE  IN   CORSO   D'OPERA


Nei cantieri edili, indipendentemente dalle specifiche tipologie di opere da compiersi, nasce l'esigenza e in taluni casi anche l'obbligo di avere degli strumenti contrattuali in grado di tutelare i rischi che i vari soggetti facenti parte dell'attività del cantiere inevitabilmente corrono nello svolgimento della loro attività.
Gli strumenti di tutela oltre a dover coprire dai rischi il diretto interessato sono volti anche a coprire i rischi che soggetti terzi corrono per effetto dell'operato di altri.
Per cui i principali attori che concorrono a diverso titolo all'avvio ed all'evolzione del cantiere edile debbono attuare determinati provvedimenti.
I principali soggetti ai quali ci stiamo riferendo sono:

  • Il Progettista
  • Il Direttore Lavori
  • Il Coordinatore della Sicurezza
  • L'Impresa Esecutrice

Oltre a tali figure vi possono essere, come poc'anzi fatto cenno, soggetti terzi che corrono dei rischi e che nulla hanno a che fare con la conduzione del cantiere, l'esempio classico è quello del complesso condominiale dove l'esecuzione di determinate opere costituiscono fonte di pericolo per i condomini e per tutti gli avventori occasionali che per varie ragioni si trovino in un dato momento nel condominio stesso. I rischi oltre a indirizzarsi nei confronti delle persone sono anche indirizzati nei confronti delle cose, quindi beni mobili od immobili. Le fonti degli strumenti di tutela possono essere riassunti in quattro principali categorie ossia:

  • Le disposizioni contrattuali sottoscritte tra le parti
  • Le norme del Codice Civile
  • Le norme del Codice Penale
  • Le polizza assicurative

È evidente quindi che la stesura dei rispettivi contratti tra le parti non possono non tenere conto delle norme codicistiche, così come non possono non tenere conto dei compiti ai quali si devono attenere le varie figure professionali nello svolgimento del loro incarico, di conseguenza le polizze assicurative che le Compagnie d'Assicurazione sono disposte a prestare sono molto stringenti nel senso che l'eventuale danno cagionato da un soggetto ad un'altro non può essere frutto di deliberata negligenza ma deve prevalere il principio dell'accidentalità del danno stesso.
Questo aspetto riveste grande importanza perchè presuppone un'assetto organizzativo del cantiere serio e responsabile dove i sinistri non devono essere considerati eventualità inevitabili ma debbono rientrare, qualora malauguratamente avvengano, in un quadro complessivo di deontologia professionale competente e accorta.
Da ciò consegue che se un Committente affida i lavori da compiersi ad un Impresa non specializzata e non all'altezza di svolgere ciò per la quale è stata incaricata, la responsabilità di eventuali sinistri che si dovessero verificare, a causa dell'incapacità dell'Impresa, non potranno essere attribuiti a fattori accidentali per cui oltre alla responsabilità diretta dell'Impresa verrà chiamato a rispondere del danno anche il Committente incauto che non ha verificato con attenzione le capacità professionali dell'Impresa stessa.

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ACCESSO   ALLA   PIATTAFORMA  EQUOCOMPENSO


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MONITORAGGIO   DIGITALE   DELL'AVANZAMENTO  DEI   LAVORI


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